Procedimento disciplinare

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Le modalità concrete di esercizio del potere disciplinare sono stabilite dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori che prevede che nessun provvedimento disciplinare può essere applicata senza che il datore di lavoro abbia proceduto all’instaurazione del procedimento disciplinare.

Il primo atto previsto per il procedimento disciplinare è la contestazione tempestiva dell’addebito, redatta per iscritto e contenente alcuni requisiti essenziali al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa del lavoratore ed il rispetto del principio del contraddittorio.

Nel procedimento disciplinare, ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, deve essere stabilito un termine non inferiore a 5 giorni al fine di consentire al lavoratore di presentare delle giustificazioni.

Trascorso il suddetto termine a difesa, il procedimento disciplinare si conclude con l’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Codice Disciplinare che, a sua volta, deve fare riferimento alla contrattazione collettiva.

Anche il licenziamento, sanzione maggiormente rilevante, è comminabile solo seguendo tutte le varie fasi del procedimento disciplinare.